Art. 1 Natura giuridica e sede
L’Associazione Cantori della Turrita è un’associazione senza fini di lucro, ai sensi degli art. 60 e seguenti del CCS. Essa ha sede a Bellinzona.
Il presente statuto disciplina i rapporti interni dell’Associazione.
Art. 2 Scopo e compiti
L’Associazione ha lo scopo di promuovere l’attività del coro Cantori della Turrita e la Scuola di canto corale Cantori della Turrita.
Art. 3 Soci
Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche che intendono sostenere lo scopo sociale.
La qualità di socio si acquisisce mediante il versamento della quota sociale annuale e si perde dopo il mancato versamento della tassa per il periodo di un anno.
Art. 4 Tassa sociale
L’Assemblea, su proposta del Comitato, fissa la tassa sociale annua.
Art. 5 Altre entrate
Oltre alle tasse sociali, sono costituite dai contributi di terzi e dai proventi da donazioni, collette, sussidi pubblici e contributi d’altro genere.
Art. 6 Organi
Gli organi dell’Associazione sono:
l’Assemblea dei Soci
il Comitato
i Revisori
Art. 7 Assemblea dei soci
L’Assemblea è l’organo supremo dell’Associazione.
Riunisce tutti i soci che intendono parteciparvi, i quali hanno diritto ad un voto ciascuno. L’Assemblea straordinaria è convocata dal Comitato autonomamente o su richiesta di almeno 1/5 dei soci.
Essa è convocata mediante lettera personale o elettronica almeno dieci giorni prima della riunione, indicando l’ordine del giorno.
All’Assemblea competono:
l’approvazione del rapporto annuale del presidente sull’attività dell’Associazione;
l’approvazione dei conti preventivi e consuntivi annuali e del rapporto dei revisori;
le nomine statutarie;
la nomina del Presidente dell’Associazione;
la determinazione della quota sociale.
L’Assemblea decide a maggioranza semplice dei soci presenti.
Le modifiche statutarie richiedono la maggioranza dei due terzi dei soci presenti, e devono essere proposte per iscritto ai soci unitamente alla convocazione.
Art. 8 Il Comitato
Il Comitato è composto dal Presidente e da 6 a 10 altri membri eletti dall’Assemblea, resta in carica quattro anni ed è rieleggibile.
Esso nomina al suo interno:
il vicepresidente;
un segretario responsabile degli aspetti organizzativi e di coordinamento del comitato;
un responsabile delle finanze che si occupa della tenuta della contabilità.
il/la direttore/direttrice del coro.
Al Comitato competono:
la promozione di tutte le iniziative atte al raggiungimento degli scopi sociali;
la gestione corrente degli affari e delle attività sociali;
la convocazione delle riunioni dell’Assemblea;
l’esecuzione delle decisioni dell’Assemblea;
la rappresentanza verso i terzi.
Il Comitato decide a maggioranza semplice.
In caso di parità, il voto del presidente conta doppio.
Art. 9 I Revisori
L’Assemblea nomina due Revisori ed un supplente che sono eleggibili al massimo due volte consecutive, per un totale massimo di otto anni.
I Revisori non possono essere membri del Comitato.
Essi redigono annualmente un rapporto sui conti consuntivi e sui bilanci che verranno presentati all’Assemblea per l’approvazione.
Art. 10 Impegni verso terzi
L’Associazione risponde verso terzi unicamente con il patrimonio sociale. E’ esclusa qualunque responsabilità personale dei soci.
Per qualsiasi impegno verso i terzi è necessaria la firma collettiva del presidente (od, in sua vece, il vicepresidente) con il segretario o il cassiere.
Art. 11 Devoluzione del patrimonio
Qualora gli scopi dell’associazione dovessero divenire irraggiungibili, il patrimonio sarà devoluto a un’associazioni con scopi musicali.
Questo statuto è approvato dall’Assemblea del 11 marzo 2014.